interactive GDPR 2016/0679 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
- archivio
- titolare del trattamento
- responsabile del trattamento
- destinatario
- terzo
- consenso dell'interessato
- violazione dei dati personali
- dati genetici
- dati biometrici
- dati relativi alla salute
- stabilimento principale
- rappresentante
- impresa
- gruppo imprenditoriale
- norme vincolanti d'impresa
- autorità di controllo
- autorità di controllo interessata
- trattamento transfrontaliero
- obiezione pertinente e motivata
- servizio della società dell'informazione
- organizzazione internazionale
- sanzioni 8
- violazioni 4
- relative 4
- disposizioni 4
- notifica 2
- adottate 2
- sensi 2
- membro 2
- proporzionate 2
- dissuasive 2
- ogni 2
- tardi 2
- comunica 2
- specifiche 2
- situazioni 2
- trattamento 2
- capo 2
- modifica 2
- effettive 2
- ritardo 2
- successiva 2
- maggio 2
- applicazione 2
- presente 2
- regolamento 2
- soggette 2
- norme 2
- stabiliscono 2
- gli 2
- stati 2
- membri 2
- amministrative 2
- pecuniarie 2
- provvedimenti 2
- necessari 2
- assicurarne 2
- tutti 2
- adottano 2
- norma 2
- articolo 2
- devono 2
Articolo 84
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
CAPO IX
Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
Articolo 84
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
CAPO IX
Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
whereas
dal 2004 diritto e informatica